NASPI e interruzione del rapporto di lavoro

  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro
    • a) dimissioni
    • b) licenziamento
    • c) risoluzione consensuale
  • Conclusioni

Il caso

Si rivolge al nostro studio legale un lavoratore della provincia di Fermo. Vuole sapere, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, se può accedere alla NASPI, l’indennità di disoccupazione.

Normativa applicabile

Decreto Legislativo 22/2015

Art. 1

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si può interrompere per:

  • a) dimissioni
  • b) licenziamento
  • c) risoluzione consensuale

a) dimissioni

La legge parla di perdita involontaria della propria occupazione. Non è quindi possibile accedere alla NASPI in caso di dimissioni. Ci sono, però, delle particolari ipotesi, è il caso di giusta causa di dimissioni, che ne permettono l’accesso.

Ne ho parlato nell’articolo che potete leggere al link qui sotto

Stress sul lavoro: giusta causa di dimissioni?

b) licenziamento

In tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare (sia per giustificato motivo soggettivo sia per giusta causa) si può accedere alla NASPI. Stessa cosa nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad esempio per riduzione del personale, per inidoneità permanente alla prestazione lavorativa o per il superamento del periodo di comporto. Anche in ipotesi di fine del rapporto di apprendistato, dopo il periodo formativo, se sia stata l’azienda a concludere il rapporto, si può accedere alla NASPI.

c) risoluzione consensuale del rapporto

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la NASPI non è dovuta, tranne quando si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 7 L. 604/1966 ossia il licenziamento concordato presso la Direzione Territoriale del lavoro per giustificato motivo oggettivo (ad esempio crisi dell’impresa).

Conclusioni

La NASPI spetta dunque sempre in ipotesi di licenziamento, quando quindi ci sia stata la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, in residuali ipotesi, invece, in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 20 marzo 2024