- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Si rivolge allo studio legale un lavoratore che ha lavorato per un’azienda del maceratese per un periodo di sei mesi. L’azienda aveva fatto la comunicazione di assunzione obbligatoria, ma non aveva mai fatto firmare al lavoratore alcun contratto. Si può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, senza la forma scritta? Quali sono le conseguenze?
Avevo trattato l’argomento del termine nel contratto di lavoro anche nell’articolo al link qui sotto
Si può risolvere un contratto a termine prima della scadenza?
Normativa applicabile
D. Lgs. 81/2015. Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Il comma 4 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce, dunque, che l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, in materia di apposizione del termine nel contratto, si è espressa con ordinanza n. 2774/2018. La Suprema Corte ha affermato che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del temine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto“.
Conclusioni
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve necessariamente essere stipulato per iscritto. Nel caso in cui il termine non risulti da atto scritto, il termine è privo di effetti, con la conseguenza che il lavoratore potrà rivendicare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 7 febbraio 2024