- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Si rivolge al nostro studio legale un lavoratore della provincia di Fermo, che deve effettuare turni di lavoro anche domenicali. Vuole sapere se oltre a una maggiorazione della retribuzione per il lavoro domenicale, può avere un indennizzo di altra natura.
Art. 2109 (periodo di riposo)
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 c.c.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Con recente sentenza del dicembre 2024 (cfr. Corte di Cassazione n. 31712/2024) la Suprema Corte afferma che “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole”
Conclusioni
Il lavoratore che lavora di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 25 febbraio 2025