- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Avevo parlato di mobbing, riguardo ai comportamenti che dal punto di vista giuridico erano ritenuti persecutori dalla Corte di Cassazione e a chi spettasse l’onere della prova. I due articoli si possono leggere ai link qui sotto
L’onere della prova nel mobbing
Oggi parliamo del caso in cui in giudizio il lavoratore non sia riuscito a provare il mobbing. Se vi è stato un danno alla salute, il Giudice deve, in ogni caso, valutare l’eventuale responsabilità del datore di lavoro? Soprattutto se il datore di lavoro non ha preso misure idonee per tutelare il lavoratore dallo stress?
Normativa applicabile
Non esiste una specifica normativa di riferimento per il mobbing. Riportiamo qui sotto diverse norme che tutelano la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 2087 cc
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 1375 cc
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) art. 15 sulla nullità di patti o atti diretti a realizzare forme di discriminazione sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) artt. 25 e seguenti sul contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro;
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unito sulla sicurezza sul lavoro) art. 28 che impone di considerare tra i rischi per la salute dei lavoratori anche quelli derivanti da condizioni di stress lavoro-correlato.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 3822 del 2024 ha affermato che “una pluralità di comportamenti illegittimi non implica, di per sé, il mobbing, allo stesso modo la legittimità di ogni singolo comportamento non esclude l’intento vessatorio. Quella che non può mancare è la valutazione complessiva della pluralità di fatti allegati come integranti il mobbing, fermo restando che la prova dell’elemento soggettivo è facilitata nel caso di comportamenti illeciti ed è, al contrario, resa più ardua dalla riscontrata legittimità di tutti i comportamenti denunciati come unitariamente finalizzati alla persecuzione e all’isolamento del lavoratore”.
In particolare, conclude la Corte di Cassazione che “anche nel caso in cui dovesse essere confermata l’assenza degli estremi del mobbing, non verrebbe comunque meno la necessità di valutare e accertare l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute della ricorrente. Infatti, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori”.
Conclusioni
Anche se in giudizio il lavoratore non sia riuscito a dimostrare il mobbing, il Giudice dovrà comunque valutare la responsabilità del datore di lavoro nel non aver impedito un ambiente di lavoro carico di stress.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 17 aprile 2024