Estinzione anticipata finanziamento: restituzione dei costi

  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Cosa dice la Corte di Cassazione
  • Conclusioni

Il caso

Un consumatore che ha stipulato un finanziamento per l’acquisto di beni/servizi o ha ceduto il quinto dello stipendio o della pensione, se decide di estinguerlo, prima della scadenza, ha diritto alla restituzione dei costi sostenuti o di una parte di essi?

Cosa afferma la giurisprudenza italiana, dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE “Lexitor” del 2019?

Normativa applicabile

Art. 125 sexies TUB. Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Sulla questione del rimborso delle spese, in caso di estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori, si era espressa la Corte di Giustizia UE nel 2019 con la sentenza 383/2019, la cd. Sentenza “Lexitor”.

La Corte di Giustizia aveva affermato che il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

Dal 2019 si erano susseguite, in Italia, varie decisioni interpretative di tale sentenza, attraverso norme e decisioni giurisprudenziali, non sempre coordinate tra loro.

A distanza di quasi quattro anni, è arrivata, a settembre di quest’anno, la sentenza della Corte di Cassazione, che sembra fare un po’ chiarezza.

La Suprema Corte ha stabilito che “la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, in quanto consente all’ente finanziatore di trattenere somme parametrate sull’intera durata del contratto nonostante la prestazione si stata limitata a un arco temporale inferiore…” continuando poi “…la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva” (cfr. Corte Cass. Seconda Sezione Civile 1951/2023).

Conclusioni

In caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti e una clausola che preveda delle limitazioni, in tal senso, è abusiva.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 8 novembre 2023