- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Una lavoratrice dipendente di una piccola azienda della provincia di Macerata si rivolge al nostro studio legale chiedendo se può registrare una conversazione con il proprio datore di lavoro: quest’ultimo l’ha minacciata, più volte, che farà di tutto per costringerla alle dimissioni, senza pagarle e riconoscerle il lavoro straordinario prestato.
Il dipendente può registrare le conversazioni che ha con il proprio datore di lavoro?
Normativa applicabile
Art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime
D. Lgs. 196/2003
Art. 24 co. 1 lettera f) Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
“con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”
Cosa dice la Corte di Cassazione
In linea generale non è possibile registrare le conversazioni all’insaputa dell’altro interlocutore, ma ci sono casi particolari in cui tale divieto viene meno. Un’ipotesi è quella in cui si debba tutelare un proprio diritto.
Quando ci si trova di fronte a registrazioni, a fine difensivo, fatte senza il consenso e all’insaputa dell’interlocutore ci si trova sempre di fronte alla necessità di bilanciare da un lato il diritto alla riservatezza di chi viene registrato e dall’altro il diritto di difesa invocato da chi registra la conversazione.
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ritenuto che il lavoratore può effettuare registrazioni, ma esclusivamente per finalità di difesa e soltanto il tempo strettamente necessario al loro perseguimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 196/2003 (cfr. Corte Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 31204/2021 e 28398/2022).
Attenzione, però, non basta dichiarare di aver registrato il proprio datore di lavoro per “esercitare un proprio diritto”, occorre, nel caso concreto, che la registrazione sia davvero strumentale alla tutela difensiva. Spetterà dunque al Giudice valutare, caso per caso, se con tale registrazione il lavoratore abbia violato o meno il diritto di privacy dell’inconsapevole interlocutore.
Conclusioni
Per il lavoratore è dunque possibile registrare le conversazioni con il proprio datore di lavoro, ma soltanto entro i limiti difensivi, descritti sopra. Al di fuori di quelli o se il contenuto della registrazione viene diffuso per scopi diversi, si incorre, in conseguenze anche gravi, sul piano disciplinare (per la lesione irreparabile del dovere di fedeltà) e sul piano penale.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 20 settembre 2023