- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Al termine del congedo di maternità una lavoratrice si dimette, senza aver goduto delle ferie. Siamo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel pubblico impiego.
Le spetta un’indennità per le ferie non godute, nonostante il divieto di monetizzazione vigente?
Normativa applicabile
Art. 5, comma 8, L. 135 del 2012
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha affrontato il caso con l’ordinanza n. 19330 del 15 giugno 2022. Ha affermato che quando il mancato godimento delle ferie dipende da causa non imputabile al lavoratore o alla lavoratrice, questi ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie. Ha infatti affermato che “dell’art. 5, comma 8, d. l. n. 95 del 2012, conv. con modifiche in l. n. 135 del 2012, va data una interpretazione orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, comma 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE, di tal che va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso di specie, in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro. Resta, invece, neutra nella peculiare situazione in esame la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi”
Conclusioni
Nel rapporto di pubblico impiego le ferie sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo a indennità sostituiva, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, se la mancata fruizione non è addebitale al lavoratore, questo ha diritto a ottenere l’indennità sostituiva delle ferie non godute.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 6 settembre 2023