Investimenti finanziari: passaggio da cliente retail a cliente professionale

  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Cosa dice l’ACF
  • Conclusioni

Il caso

Cosa succede se a un certo punto, nell’ambito della prestazione di servizi di investimento, offerti da una Banca, questa qualifichi, erroneamente o meno, il proprio cliente investitore come “cliente professionale” e non più come “cliente retail”?

Il cliente professionale è quello che per esperienza in materia finanziaria, conoscenza e competenza può effettuare in materia autonoma qualunque scelta di investimento. Si tratta, infatti, del tipo di cliente meno tutelato dalla normativa.

Quali conseguenze per la Banca e quali per il cliente, se indebitamente qualificato come professionale?

Normativa applicabile

Per definire a chi, cliente persona fisica, può essere attribuita la qualifica di cliente professionale devono essere rispettati i criteri e le procedure del regolamento n. 16190/2007 in materia di intermediari, allegato 3.

II.1.Criteri di identificazione

“Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: – il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; – il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; – il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima”.

Cosa dice l’ACF

L’arbitro per le controversie finanziarie si è trovato, recentemente, a decidere il caso di un cliente di una Banca che si era visto attribuire la qualifica “professionale” prima dell’acquisto di un titolo esclusivamente riservato a clientela non “retail”.

Il Collegio ACF dopo aver affermato che “ai fini della classificazione come “cliente professionale”, l’intermediario è tenuto alla puntuale verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti” ha dichiarato che, quando mancano tali presupposti, l’operato della Banca è censurabile.

Infatti, secondo l’ACF nel caso di specie mancava “qualsivoglia idonea evidenza di quali siano stati i requisiti, per come richiesti dal Regolamento Intermediari, di cui sia stata concretamente accertata la sussistenza in capo al cliente, tali da giustificare il suo passaggio da “cliente retail” a “cliente professionale” (cfr. Collegio ACF, 04 aprile 2023, n. 6469 – Pres. Barbuzzi, Rel. Braga).

La condotta della Banca è stata illegittima e come afferma il collegio “non può che radicare la sua responsabilità sotto il profilo risarcitorio”.

Il risarcimento del danno va determinato nella differenza tra quanto investito e quanto ricavato dalla vendita del prodotto/titolo, oltre a rivalutazione e interessi.

Conclusioni

Consigliamo sempre i clienti che effettuano investimenti finanziari, tramite un intermediario che può essere una Banca, a chiedere l’aggiornamento della profilatura di rischio e le specifiche informazioni sul prodotto in cui si va a investire.

Chiedere di essere trattati come clienti professionali invece che come clienti retail ha come conseguenza una diminuzione delle tutele sulle informazioni che la Banca/intermediario è tenuta a fornire al cliente/investitore e in caso di passaggio illegittimo a cliente professionale, la Banca è tenuta a risarcire il danno.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 19 luglio 2023