Cosa succede in caso di sopravvenuta inidoneità fisica?

  • Il caso
  • Normativa applicabile
  • Cosa dice la Corte di Cassazione
  • Conclusioni

Il caso

Un lavoratore della provincia di Ancona viene licenziato perché non più in grado di svolgere la propria mansione, ossia per sopravvenuta inidoneità fisica.

Se l’inidoneità alla mansione è parziale e non totale, il lavoratore può impugnare il licenziamento perché il datore di lavoro non ha verificato la possibilità di trovare una sistemazione adeguata alle sue condizioni di salute? Oppure può adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori? Vi è un obbligo di repêchage?

Normativa applicabile

L’obbligo di repêchage in caso di sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione è una rielaborazione giurisprudenziale basata principalmente su due articoli della L. 604/1966.

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 5

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Con la recentissima ordinanza n. 15002/2023 del 29 maggio 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli”.

Tutto questo in quanto il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio di aver “compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento”.

Conclusioni

In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, il datore di lavoro viola l’obbligo di repêchage se in giudizio non dimostra di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari, tra cui anche la proposta al proprio dipendente di essere reimpiegato in mansioni inferiori, nonché la verifica di tutti i possibili adattamenti organizzativi, al fine di evitare il licenziamento.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 5 luglio 2023