- Il caso
- Normativa applicabile
- Cosa dice la Corte di Cassazione
- Conclusioni
Il caso
Attacchi di panico, depressione, stress possono essere causati da un lavoro eccessivo, il cosiddetto superlavoro.
Negli ultimi anni i casi di lavoratori oberati dal lavoro si sono moltiplicati e con essi le patologie connesse al troppo lavoro.
Ho esaminato l’ipotesi delle dimissioni per giusta causa in caso di burnout (stress da superlavoro) nell’articolo che potete leggere al link qui sotto
Stress sul lavoro: giusta causa di dimissioni?
Vediamo oggi se le conseguenze patologiche (panico, depressione, stress) del superlavoro possono dare seguito a un risarcimento del danno e su chi grava dimostrare in giudizio cosa.
Normativa applicabile
Art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha più volte sostenuto che il danno da superlavoro vada risarcito.
In particolare nell’ordinanza 34968 del 2022 afferma che l’obbligo di sicurezza, in capo al datore di lavoro, è il “dovere di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio per il lavoratore e quindi come obbligazione di fare consistente nell’obbligo di attribuire, pretendere e ricevere dal lavoratore una qualità e quantità di prestazione che sia coerente “con la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”, in modo che non derivi pregiudizio alla “integrità fisica” ed alla “personalità morale del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. lav., ord. 34968 del 28.11.22).
Per quanto riguarda invece l’onere della prova, la Corte di Cassazione afferma che “il lavoratore a cui è stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui, rispetto all’obbligo di sicurezza, cosicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio” e in particolare deve provare il nesso causale tra lavoro svolto, secondo modalità nocive, e il danno.
Per contro il datore di lavoro “deve dimostrare che la prestazione si è svolta invece secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”.
Conclusioni
Il danno da superlavoro è risarcibile, spetta al lavoratore provare i ritmi sostenuti, troppo eccessivi nella durata o troppo onerosi, mentre il datore di lavoro dovrà dimostrare che tali ritmi erano congrui e tollerabili.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 21 giugno 2023