- Premessa
- Cos’è la distributed ledger technology
- Il decreto-legge n. 25/2023
- Conclusioni
Premessa
L’Italia, a marzo di quest’anno, ha approvato il Decreto Legge n. 25/2023, in vigore dal 18 marzo, che introduce norme per l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziati in forma digitale, tramite la c.d distributed ledger technology (DLT).
Cos’è la distributed ledger technology
Questa la definizione della Distributed Ledger Technology (DLT) che viene data dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) “si fa riferimento a “libri mastri” (o registri) elettronici, distribuiti geograficamente su un’ampia rete di nodi, i cui dati sono protetti da potenziali attacchi informatici grazie al fatto che le stesse informazioni sono ridondate, verificate e validate mediante l’adozione di diversi protocolli (o regole) comunemente accettati da ciascun partecipante”.
Si tratta quindi di una gestione decentralizzata, in quanto l’archiviazione delle informazioni in esse contenute, per far sì che la transazione sia valida, coinvolgono tutti o quasi tutti i partecipanti delle rete.
Il decreto-legge n. 25/2023
Il Decreto Legge n. 25/2023 dà attuazione al regolamento UE 2022/858 relativo alle infrastrutture di mercato basate sulla “tecnologia a registro distribuito”.
Il decreto si applica alle seguenti categorie di strumenti finanziari: le azioni, le obbligazioni, i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano, le ricevute di deposito relative a obbligazioni e a altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani, gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, gli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b).
Il decreto disciplina, altresì, l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali.
L’emissione e il trasferimento potranno essere eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un gestore di DLT, dalla Banca d’Italia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, oppure da ulteriori soggetti eventualmente individuati.
Per quanto riguarda la parte relativa all’eventuale risarcimento dei danni, il decreto-legge stabilisce che il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla sua tenuta verso l’emittente, verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il responsabile del registro risponde anche dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all’investitore, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall’omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.
Conclusioni
Il decreto-legge, come detto di attuazione del regolamento UE 2022/858, cerca di adeguare la legislazione italiana a quella europea, ultimamente proiettata sempre più verso l’era digitale, con la disciplina di tecnologie innovative, anche nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT).
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 14 giugno 2023