- Il caso delle reti di imprese
- Normativa applicabile e terminologia
- Requisiti del distacco intra-rete
- Conclusioni
Il caso delle reti di imprese
A febbraio 2022 con la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro 205/2021 si è avuta attuazione piena dell’istituto delle reti di imprese.
Il contratto di rete è un contratto tra due o più imprese, in funzione di un programma comune, nel quale le imprese partecipanti hanno la possibilità di mantenere la loro autonomia, perseguendo alcuni identici obiettivi strategici condivisi.
Vi sono tre tipi di contratti di rete:
– la rete di scambio (la più semplice) per condividere fasi dell’attività produttiva
– la rete contratto (le imprese decidono di sottoscrivere un contratto con un atto pubblico e condividere un minimo di patrimonio, creando un organo comune)
– le reti soggetto: la rete ha una vera e propria soggettività
Nell’ambito delle reti di imprese, l’attività più utilizzata è quella della condivisione delle risorse umane, tanto che il fenomeno in Italia riguarda oltre un milione di dipendenti. Anche nelle Marche e nella provincia di Macerata ci sono dipendenti condivisi all’interno delle reti di imprese.
Cosa succede in caso di distacco del lavoratore? Quali tutele del lavoratore nel distacco operato all’interno delle reti di imprese?
Normativa applicabile e terminologia
D. Lgs. 276/2003 novellato dalla L. 99/2013
4ter. “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”
Decreto Ministero del Lavoro n. 205 del 29.10.2021 (pubblicato il 22.2.2022) per avere indicazioni operative sulla codatorialità
Il distacco ordinario
Caratteristica principale del distacco ordinario del lavoratore presso altro soggetto è la temporaneità: finalizzato a una determinata attività lavorativa, deve essere fatto per soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante.
Il distacco intra-rete
Nel caso del distacco intra-rete l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, anche se deve essere comunque funzionale alle attività previste nel contratto di rete.
La codatorialità
Introdotta nel 2013, è invece una novità assoluta, che permette l’esistenza, in capo a un unico lavoratore, di due o più datori di lavoro. È l’ipotesi, naturalmente, delle imprese aggregate in rete.
Requisiti del distacco intra-rete
Nel caso del distacco intra-rete l’interesse al distacco sorge automaticamente, anche se tale interesse resta temporaneo.
I lavoratori distaccati sono formalmente assunti da una delle imprese partecipanti alla rete, mentre gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. In questo caso, il datore di lavoro distaccante si accolla il trattamento economico del lavoratore, nonostante resti fermo il principio della responsabilità solidale.
Qualora il distacco comporti un mutamento delle mansioni del lavoratore occorre un suo consenso, diversamente no.
Per quanto attiene all’ipotesi di distacco e demansionamento, il distacco intra-rete ben può rientrare nella dicitura “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali” prevista dal nuovo art. 2103 c.c. e condurre dunque a un demansionamento legittimo, in quanto la modifica dell’organizzazione può essere giustificata da esigenze produttive di rete.
Avevo già scritto un articolo sull’art. 2103 c.c., per quanto attiene il profilo del demansionamento. Lo trovate al link qui sotto
Demansionamento: ipotesi di legittimità
Conclusioni
L’interesse del datore di lavoro al distacco del suo lavoratore, nelle reti di imprese, è automatico per l’appartenenza dell’impresa a una rete.
Restano ferme le tutele per il lavoratore, con l’unica eccezione che se l’esigenza che ha portato al cambio della mansione (con relativo demansionamento) è un’esigenza di rete, il demansionamento può essere legittimo.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 7 giugno 2023