Mobbing, bossing e straining
Normativa applicabile
Cosa dice la Corte di Cassazione
Conclusioni
Mobbing, bossing e straining
Da tempo sono diventati di uso quotidiano, soprattutto nel mondo del lavoro, termini inglesi quali “mobbing”, “straining” e “bossing”.
Facciamo un po’ di chiarezza sui termini e vediamo se tutti hanno la stessa rilevanza giuridica.
Il mobbing, nel contesto lavorativo, è in genere un comportamento illecito e giuridicamente rilevante che consiste in persecuzioni psicologiche perpetrate e reiterate nel tempo da parte del datore di lavoro nei confronti di un suo dipendente (cd. mobbing verticale o bossing) o da parte dei colleghi (cd. mobbing orizzontale), con il chiaro intento di allontanarlo o emarginarlo.
Nel bossing è il datore di lavoro o un diretto superiore gerarchico che mette in essere abusi e vessazioni sistematiche ai danni di un dipendente. Si tratta quindi di un tipo di mobbing, di genere verticale, mentre nel mobbing orizzontale gli atti persecutori sono messi in atto da uno o più colleghi e non dal datore di lavoro o superiore gerarchico.
Il bossing è il tipo di mobbing più diffuso e i comportamenti che possono rientrare nella fattispecie, in via esemplificativa, sono: rimproveri verbali pretestuosi, demansionamento mascherato ad esempio da cambiamento di mansioni, isolamento del lavoratore, ripetute, e nella maggior parte dei casi inventate, sanzioni disciplinari, non concessione ingiustificata di ferie e permessi, svuotamento della mansione, trasferimento ingiustificato in sede disagiata.
Lo straining, invece, è considerato come una forma attenuata di mobbing. In questo caso gli atti persecutori, a differenza del mobbing, non hanno il requisito della continuità, ma sono sporadici.
Normativa applicabile
Non esiste una specifica normativa di riferimento per il mobbing. Riportiamo qui sotto diverse norme che tutelano la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 2087 cc
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 1375 cc
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) art. 15 sulla nullità di patti o atti diretti a realizzare forme di discriminazione sul luogo di lavoro;
D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) artt. 25 e seguenti sul contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro;
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unito sulla sicurezza sul lavoro) art. 28 che impone di considerare tra i rischi per la salute dei lavoratori anche quelli derivanti da condizioni di stress lavoro-correlato.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Per considerare rilevanti, dal punto di vista giuridico, i comportamenti persecutori, messi in essere contro il lavoratore, devono avere determinate caratteristiche che sono state chiarite dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte Cassazione, sez. Lavoro, n. 17698/2014):
a) devono essere una serie di comportamenti posti in essere contro il lavoratore, con intento vessatorio, in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo
b) tali comportamenti devono essere messi in essere dal datore di lavoro, da un superiore gerarchico o anche dagli stessi colleghi di lavoro. In quest’ultimo caso si ricadrà nell’ipotesi del mobbing orizzontale
c) deve esserci una lesione della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
d) deve esistere un nesso di causalità tra gli atti persecutori e il pregiudizio subito dal lavoratore nella propria integrità psico-fisica
e) deve esserci un intento persecutorio
Il mobbig non è considerato reato, ma possono esserlo le singole condotte mobbizzanti (molestie, ingiurie, violenza privata, minacce).
Conclusioni
Il mobbig, il bossing e lo straining hanno tutti rilevanza giuridica e possono portare alla richiesta di risarcimento dei danni del lavoratore che ne è vittima, se ricorrono i presupposti.
Se una/un lavoratrice/lavoratore ha il dubbio di essere oggetto di mobbing, consigliamo sempre di rivolgersi a un legale che saprà inquadrare al meglio la situazione e valutare le possibili azioni a difesa del lavoratore.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 24 maggio 2023