La sentenza n. 9479/2023 delle S.U. della Corte di Cassazione e la tutela del consumatore

Il caso

Cosa dice la Corte di Cassazione

Conclusioni

Il caso

Si ha avuta notizia, in questi giorni, di una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha generato online diversi titoli, alcuni anche altisonanti, soprattutto sui siti internet che tutelano i consumatori. Che cosa è successo?

Una banca, sulla base di un decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivamente esecutivo, avviava nei confronti di una consumatrice un’esecuzione immobiliare.

La consumatrice proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo la nullità del decreto ingiuntivo, emesso da giudice non territorialmente competente, in quanto il contratto bancario prevedeva una clausola illegittima di deroga del foro del consumatore. L’opposizione veniva rigettata in quanto il decreto ingiuntivo non era stato a suo tempo opposto, così la consumatrice ricorreva davanti alla Corte di Cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione e/o errata interpretazione della direttiva 93/13/CE e dell’art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore.

Cosa dice la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 9479/2023 si è inserita nel solco di quattro pronunce della Corte di Giustizia UE (nelle cause C-600/19, C-693/19, C-725/19 e C-831/19) che avevano condannato la normativa italiana nella parte in cui precludeva al giudice dell’esecuzione la possibilità di pronunciarsi sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, quando il decreto ingiuntivo non era stato opposto e dunque era passato in giudicato.

Hanno affermato le Sezioni Unite che, in sede di decreto ingiuntivo, il Giudice deve svolgere, d’ufficio, un controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato dal consumatore e se accerta che le clausole sono vessatorie, deve rigettare la richiesta di ingiunzione.

Veniamo ora alla parte più “rivoluzionaria” della sentenza e che ha generato titoli reboanti perché riguarda i giudizi in corso: se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, il giudice dell’esecuzione, sino alla momento della vendita o dell’assegnazione del bene/credito, deve controllare la presenza di eventuali clausole vessatorie che possano avere effetti sul titolo esecutivo. Dovrà poi informare le parti sull’esito di tale controllo e avvisare il debitore-consumatore che entro 40 giorni può proporre opposizione per far accertare l’eventuale abusività della clausola.

Fino a quando il giudice dell’opposizione non deciderà sull’abusività della clausola, non si potrà procedere alla vendita o all’assegnazione.

Conclusioni

Nonostante la sentenza “rivoluzionaria” delle Sezioni Unite, non ci sentiamo di condividere certi titoli che sembrano sottointendere che da tale pronuncia qualsiasi consumatore, oggetto di una procedura esecutiva da parte di una Banca, possa ottenere la sospensione della procedura esecutiva o addirittura la nullità di un decreto ingiuntivo.

Le clausole vessatorie sono di diversa natura (deroga al foro del consumatore, interessi moratori, anatocismo, spese istruttorie non dovute…) e non tutte, anzi ci sentiamo di affermare soltanto pochissime (come ad esempio la deroga al foro del consumatore) possono portare a una totale sospensione della procedura esecutiva.

Negli altri casi (interessi moratori, anatocismo o spese istruttorie non dovute) vi sarà sospensione soltanto per la quota interessata dalla clausola vessatoria (in genere una minima parte della somma ingiunta), potendo quindi il creditore-Banca procedere l’esecuzione forzata già intrapresa, per la quota restante.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 17 maggio 2023