Premessa
Riferimenti normativi
La tutela del whistelblower (denunciante)
Conclusioni
Premessa
Il whistelblower è una persona (dipendente o anche terzo) che, venuto a conoscenza nel contesto in cui lavora, pubblico o privato, di violazioni di disposizioni di legge interne o comunitarie (come ad esempio corruzione, reati, mala amministrazione, uso improprio dei dati…), decide di segnalarle/denunciarle.
Ai primi di marzo di quest’anno, l’Italia recepiva la direttiva UE 2019/1937 che riguardava la protezione dei cd. whistelblowers contro ripercussioni sul luogo di lavoro, a seguito di denuncia/segnalazione.
Riferimenti normativi
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
Art. 1
“Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”
Art. 17 co. 2
“Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere”.
La tutela del whistelblower (denunciante)
Il D. Lgs. 24/2023, che entrerà in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023, introduce, per quanto attiene alla tutela del “denunciante”, una nuova fattispecie di nullità del licenziamento discriminatorio, la riservatezza del denunciante, la reintegra e l’inversione dell’onere della prova in giudizio.
Andiamo con ordine.
Le fattispecie, previste dalla L. 604 del 1966, in cui un licenziamento discriminatorio commiato a un lavoratore era nullo, erano espressamente previste quando il licenziamento era determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione a attività sindacali.
Accanto a queste tre ipotesi di licenziamento discriminatorio, ne viene aggiunta una quarta che recita “conseguente all’esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019”.
Dunque l’articolo 24, comma 3, D. Lgs. n. 24/2023 aggiunge alle fattispecie di licenziamento discriminatorio e conseguentemente nullo, anche le fattispecie connesse alla segnalazione di illeciti di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza durante l’attività lavorativa.
Viene inoltre garantita la riservatezza del whistelblower la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione.
Inoltre, il D. Lgs. 24/2023 considera il licenziamento del whistelblower, come una misura ritorsiva, se commiato in risposta a sua segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. I licenziamenti ritorsivi (a causa della segnalazione del lavoratore) sono nulli, con la conseguenza che il whistelblower ha diritto alla reintegra ai sensi dell’art. 18 L. 300/70 o ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 23/2015.
Per quanto attiene l’onere della prova di dimostrare la ritorsione del licenziamento, la nuova normativa prevede un trattamento di favore per i whistelblowers.
Ai sensi del co. 2 dell’art. 17 si presume che gli atti ritorsivi, compreso il licenziamento, siano stati posti in essere a causa della denuncia/segnalazione, con conseguente onere del datore di lavoro di dimostrare il contrario.
Conclusioni
La normativa che entrerà in vigore soltanto a metà luglio, cerca di tutelare il lavoratore, sia pubblico, sia privato, nel momento in cui decide di denunciare la violazione di diritto interno e comunitario, di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo.
Resta naturalmente ferme le conseguenze disciplinari in caso di denuncia falsa o infondata.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 10 maggio 2023