Trading online: la banca è responsabile per le perdite?

Il caso

Normativa applicabile

Cosa dice l’ACF (Arbitro Controversie Finanziarie)

Conclusioni

Il caso

Quando un cliente di una banca investe una somma di denaro in titoli speculativi, mediante una piattaforma di trading online, fornita dall’istituto di credito, la Banca è responsabile per le perdite subite? Spetta un risarcimento al cliente? Se sì, in quale ipotesi?

Riferimenti normativi

Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104

“Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”.

“Per quanto precede, si ritiene di fornire nel seguito, tenuto conto dell’ampio processo di consultazione, raccomandazioni e indicazioni di “livello 3” aventi ad oggetto la declinazione del dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di titoli illiquidi, con riguardo a:

1. misure di trasparenza;

2. presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing;

3. graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’adeguatezza/appropriatezza degli investimenti.

Appropriatezza

3.2 Per i clienti con i quali, sulla base del contratto, l’intermediario sia tenuto a valutare la sola appropriatezza (art. 42 del Reg. 16190/2007) dovranno essere tenute in debito conto le peculiari caratteristiche dei prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profili di complessità, raffrontandole al grado di conoscenza finanziaria e di esperienza del cliente e verificando l’effettiva capacità di quest’ultimo di comprenderne gli specifici profili di rischio.

Per i prodotti composti che inglobano una componente derivativa l’indagine sull’idoneità delle conoscenze e dell’esperienza di cui è dotato il cliente dovrà essere condotta dall’intermediario anche partitamente per ognuna delle sue componenti.

Tale valutazione dovrà specificamente tenere conto della intelligibilità, per il cliente, della natura e degli effetti aleatori del derivato incorporato, affinché sia verificata la consapevolezza delle scelte effettuate.

Cosa dice l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

L’ACF è uno strumento, gestito dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie finanziarie tra investitori non professionali e intermediari finanziari.

Nel caso analizzato a luglio 2022 l’ACF ritenne la Banca responsabile in quanto “non si traggono, tuttavia, elementi che consentano di accertare che l’operatività si riferisca effettivamente all’odierno ricorrente e nemmeno risulta dimostrata l’avvenuta segnalazione a quest’ultimo, prima dell’inserimento dell’ordine e con specifica avvertenza bloccante, della non adeguatezza dell’operazione, né giocoforza che il ricorrente abbia preso visione di tale avvertenza prima di dare comunque seguito all’operazione” (cfr. Decisione ACF n. 5609 del 5 luglio 2022).

Con altra decisione, del giugno 2022, l’ACF aveva invece ritenuto che la Banca avesse assolto agli obblighi su di essa gravanti (profilazione del cliente, cronologia delle operazioni di investimento del cliente, effettuate tutte in autonomia, tramite la piattaforma di trading online), anche tramite le modalità di funzionamento dell’home banking. Infatti, al momento della sottoscrizione dell’ordine da parte del cliente veniva visualizzato un messaggio contenente: la segnalazione della non appropriatezza dell’ordine, la natura complessa del prodotto finanziario e l’invito alla consultazione di documenti relativi alle informazioni riguardanti l’investimento (cfr. Decisione n. 5552 del 17 giugno 2022).

Conclusioni

Soltanto nel caso in cui la Banca abbia messo in condizione il proprio cliente di compiere una scelta consapevole, avvertendolo della non appropriatezza dell’investimento, le perdite sofferte, a causa dell’investimento in trading online, rimangono a carico dell’investitore e non sono addebitabili alla banca.

In ipotesi contraria, quando la Banca non fa alcuna valutazione di appropriatezza, non profila correttamente il cliente o non viene fornita alcuna informazione circa le caratteristiche e i rischi connessi all’investimento, l’investitore può agire in giudizio contro la Banca stessa.

Il cliente quindi può chiedere l’accertamento della responsabilità della Banca, per inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell’acquisto, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 3 maggio 2023