MiCA: un primo sguardo al regolamento Europeo in materia di Crypto-Asset

Premessa

Un primo sguardo d’insieme

Conclusioni

Premessa

Il MiCA, Markets in Crypto Assets, è il Regolamento Europeo che regolerà, in ambito comunitario, il mercato dei cosiddetti Crypto-Asset.

Il testo definitivo dovrà essere approvato dalla Commissione Economia e Affari Monetari del Parlamento Europeo, con votazione che dal mese scorso di febbraio è slittata al prossimo aprile, verosimilmente per le difficoltà incontrate in sede di traduzione nelle varie lingue dei Paesi Membri dell’Unione Europea.

Dovrebbe entrare in vigore a metà del 2024.

La scelta della Commissione è caduta su un regolamento ex novo, piuttosto che emanare un regolamento ad hoc inviando per il resto alla normativa esistente oppure emanare soltanto linee guida e lasciare autonomia al mercato.

Il MiCA si occupa di tutto quello che non è già considerato come strumento finanziario, come ad esempio le azioni, le obbligazioni, qualsiasi titolo che conferisca il diritto di acquistare o vendere tali valori mobiliari, per fare soltanto alcuni esempi.

Si occupa dunque di crypto assets e di crypto attività, che non sono quindi assimilabili a strumenti finanziari e moneta elettronica, i quali continueranno, come detto, a essere disciplinati dalla loro specifica normativa già esistente.

Un primo sguardo d’insieme

Il Regolamento contiene 126 articoli.

Esordisce innanzitutto con la definizione di criptoattività, token collegati a attività, utility token, token di moneta elettronica (art. 3 del regolamento).

Il titolo II disciplina poi l’offerta e la commercializzazione al pubblico dei crypto-asset.

Afferma in particolare che gli emittenti dovranno redigere, con specifici obblighi informativi, un particolare documento, il “white paper” che andrà pubblicato sul loro sito internet, andrà reso disponibile per tutta l’offerta e notificato alle autorità competenti (in Italia la CONSOB e la Banca d’Italia).

Il White Paper deve contenere, tra l’altro, una descrizione dettagliata dell’emittente, del tipo di crypto-attività che sarà offerto al pubblico, delle caratteristiche dell’offerta al pubblico, dei diritti e degli obblighi connessi alle criptoattività e delle procedure e condizioni per l’esercizio di tali diritti.

Ci sono due soggetti che operano nel settore: l’emittente che distribuisce direttamente il token oppure i fornitori di servizi di cripto-attività.

A questo riguardo, interessante il titolo V che contiene disposizioni sull’autorizzazione e sulle condizioni operative dei fornitori di servizi di cripto-attività come la custodia e l’amministrazione per conto di terzi, lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale o con altre cripto-attività, il collocamento di cripto-attività.

Stabilisce che i servizi devono essere forniti solo da persone giuridiche che hanno la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che sono state autorizzate a fornirli.

Tali fornitori sono soggetti a obblighi comportamentali e informativi nei confronti dei clienti oltre altri requisiti prudenziali (devono avere dei fondi propri a garanzia dell’investimento e polizze assicurative).

Il regolamento prevede poi una particolare tutela per l’utente: la possibilità di revocare il consenso entro 14 giorni dall’acquisto.

Viene poi codificata in capo all’emittente una responsabilità per la violazione delle norme, con la conseguenza che qualunque clausola che ne escluda la responsabilità viene colpita da nullità.

Il regolamento prevede anche degli articoli (artt. 76, 77, 78, 79, 80) con specifiche sanzioni per chi commette abusi di mercato (diffusione di informazioni privilegiate).

Conclusioni

Il MiCA non entrerà in vigore prima del 2024, ma rimane senza dubbio un passo importante da parte dell’Unione Europea di armonizzare, tra loro, le diverse regole nazionali dei Paesi Membri sui crypto-asset e sui relativi servizi.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 22 marzo 2023