Il caso
Normativa applicabile
Lavorare durante la CIG
- Lavoro in nero
- Lavoro regolare a tempo determinato e part-time
- Lavoro regolare a tempo indeterminato e full-time
Cosa dice la Corte di Cassazione
Conclusioni
Il caso
Un lavoratore viene licenziato perché non ha comunicato, al proprio datore di lavoro e all’Inps, lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la percezione della Cassa Integrazione Guadagni.
È possibile lavorare durante la Cassa integrazione?
Ci sono dei limiti?
Riferimenti normativi
Art. 8 commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 86/1988 coordinato con L. 160/1988
4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.
Art. 2, comma 15 e 17 della L. 92/2012
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
17. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
Lavorare durante la CIG
- Lavoro “in nero”
Il lavoratore che svolge attività di lavoro “in nero”, ossia senza regolare contratto, durante la cassa integrazione guadagni decade dal diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
I datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oltre alle sanzioni previste in caso di assunzioni irregolari, sono soggetti a una sanzione amministrativa.
- Lavoro regolare a tempo determinato e part-time
È possibile e ammissibile per il lavoratore accettare un contratto di lavoro a termine oppure a tempo parziale (part-time), presso un altro datore di lavoro.
In tal caso sia se il rapporto di lavoro è subordinato, a progetto o in associazione in partecipazione o in caso di prestazione di lavoro autonomo, il lavoratore deve renderne tempestiva comunicazione all’Inps.
- Lavoro regolare a tempo indeterminato e full-time
Lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è incompatibile e non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione e comporta la risoluzione del rapporto precedente e di conseguenza la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Con recente ordinanza, la n. 31146 del 21 ottobre 2022, la Corte di cassazione ha stabilito “che l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019 del 2004), che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli art. 2222 ss. e 2230 ss. cod. civ. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell’ambito della partecipazione a un’impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l’ente Previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del 2001)”.
Conclusioni
Come si visto è dunque possibile svolgere attività lavorativa durante la percezione della Cassa Integrazione Guadagni, previa comunicazione all’INPS e soltanto a termine o part-time.
Non è dunque possibile svolgere attività lavorativa a tempo interminato o full-time in costanza di CIG.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 15 febbraio 2023