Centrale Rischi presso la Banca d’Italia. Quando è illegittima la segnalazione?

Il caso

La centrale Rischi presso la Banca d’Italia

Cosa dice la Corte di Cassazione

Conclusione

Il caso

Da diverso tempo, a causa anche della crisi economica, molti istituti di credito, in presenza di un inadempimento del proprio cliente, effettuano quasi automaticamente la segnalazione alla Centrale dei Rischi, con tutte le conseguenze negative del caso: negazione all’accesso del credito, reazione di “sospetto” degli altri istituti di credito con cui si interfaccia l’impresa.

Una società a responsabilità limitata si vede segnalare, dal proprio Istituto di credito, alla Centrale dei Rischi (CR) presso la Banca d’Italia, per non aver rimborsato gli anticipi su due fatture e per avere i saldi negativi dei conti correnti, nonostante vi fosse controversia tra le parti sull’importo dovuto alla banca e il credito assistito da fideiussioni personali.

La segnalazione è legittima? In caso di segnalazione illecita, qual è il risarcimento che spetta?

Basta provare di aver subito una illecita segnalazione o occorre provare il nesso causale tra segnalazione e danno?

La Centrale Rischi (CR) presso la Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi (CR), presso la Banca d’Italia, è sostanzialmente un data base che raccoglie informazioni sui debiti di privati e imprese, nei confronti del sistema bancario.

Sono le banche, le finanziarie e gli altri intermediari che trasmettono informazioni alla CR riguardanti i crediti, le garanzie concesse e i finanziamenti ricevuti dai propri clienti.

I soggetti di cui sopra segnalano alla CR un cliente quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. Segnalandolo, il cliente è classificato come debitore in sofferenza.

Per debitore in sofferenza si intende un soggetto che per un peggioramento della propria situazione economica e finanziaria, non è più in grado di ripagare le rate del proprio debito.

La banca considera tale genere di esposizione un credito deteriorato (non perfoming loan), la cui riscossione è quindi considerata a rischio.

È fissata una soglia per la segnalazione: l’importo restituito deve essere pari o superiore a € 30.000.

La CR può anche essere consultata da intermediari/banche/finanziarie per chiedere informazioni riguardo ai clienti, che stanno per rilasciare una garanzia o hanno richiesto un finanziamento, per valutarne la capacità di rimborsarlo.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Quando la segnalazione è illegittima

La Corte di Cassazione con sentenza 15609/2014 ha affrontato l’ipotesi in cui la segnalazione alla Centrale Rischi sia illegittima affermando

a) “ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);
b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)”.

Ne deriva dunque che la Banca non può segnalare un soggetto alla Centrale Rischi su un sospetto inadempimento, ma la situazione di crisi deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile con la situazione d’insolvenza richiesta dalla legge fallimentare, confermando anche la precedente decisione, sempre della Corte di Cassazione n. 7958/2009.

In tale quadro si inserisce anche la pronuncia n. 28635/2020 dove la Cassazione specifica cosa si intende per “grave e non transitoria difficoltà”: ciò che rileva è un marcato sbilanciamento tra l’attivo e il passivo patrimoniale.

In questo caso il cliente potrebbe controbilanciare la valutazione negativa, dimostrando la transitorietà della crisi, con la previsione di un andamento futuro favorevole degli affari o di un aumento di capitale (ricapitalizzazione dell’impresa).

Conseguenze da segnalazione illegittima e prova del danno

A seguito della segnalazione illegittima in CR, notoriamente si innesca tutto un processo a catena, altamente pregiudizievole, per l’impresa o il privato che si troverà nell’impossibilità di accedere al credito o di ottenere una qualche agevolazione creditizia.

Se è scontato e provato il pregiudizio che ne deriva al soggetto segnalato, così non è per il nesso causale.

La giurisprudenza, ormai unanime, richiede, per la liquidazione del danno patrimoniale, di dimostrare il nesso causale tra il pregiudizio che è scaturito dall’illecita segnalazione e il danno. Non è infatti configurabile un danno in re ipsa.

In sostanza il soggetto dovrebbe provare che a causa della segnalazione, ad esempio, ha perso la possibilità di ottenere un finanziamento o un determinato affare, e la prova, purtroppo, non è sempre agevole.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, rappresentato in genere dalla lesione della reputazione commerciale, si può invece provare in via presuntiva (cfr. Corte Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 3133/2020).

Conclusioni

La segnalazione alla Centrale Rischi non può essere basata su di un semplice sospetto sul peggioramento della situazione economica del cliente o dal mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve essere determinata da una situazione patrimoniale deficitaria.

Se non ricorrono i presupposti per una comunicazione alla Centrale Rischi, l’istituto di credito sarà tenuto a risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale subito dal cliente.

Il danno non è in re ipsa, al semplice verificarsi dell’illecita segnalazione, ma andrà dimostrato.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 25 gennaio 2023