- Il caso
- Normativa applicabile
- Dimissioni per giusta causa e ordinarie
- Licenziamento
- Risoluzione consensuale
- Conclusioni
Il caso
Un contratto di lavoro a tempo determinato, in genere, si risolve automaticamente allo spirare del termine indicato.
Può un lavoratore dimettersi prima della sua conclusione? Può un’azienda licenziare un dipendente prima della scadenza del termine? È possibile recedere di comune accordo?
Normativa applicabile
Art. 2119 c.c. (Recesso per giusta causa)
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”
Dimissioni per giusta causa e ordinarie
Le dimissioni per giusta causa (in genere mancato pagamento della retribuzione protratto per almeno due mesi) sono sempre ammesse.
L’art. 2119 c.c. consente ad entrambe le parti, in questo caso, il dipendente, di recedere dal contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.
Diversa, invece, l’ipotesi delle dimissioni rassegnate senza la giusta causa.
In quel caso, essendo il rapporto per sua natura a termine, non sono ammesse e il lavoratore, che intenda comunque dimettersi, rischia di esporsi a una causa del datore di lavoro per risarcimento del danno.
Licenziamento
Quanto affermato per le dimissioni del lavoratore, vale anche per il datore di lavoro che può recedere (ossia licenziare) dal contratto a termine, prima della scadenza, soltanto se sussista una giusta causa di licenziamento.
Quindi soltanto in presenza di un motivo così grave che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche provvisoria, il datore di lavoro può licenziare un dipendente. Per fare un parallelo, in regime di contratto a tempo indeterminato, è il cd. licenziamento senza preavviso.
Risoluzione consensuale
Come per ogni altra tipologia di contratto, è sempre possibile per le parti concordare una risoluzione in anticipo del contratto. In questa ipotesi, però, la risoluzione consensuale dovrà avvenire nelle sedi protette (in sede sindacale, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro…).
Conclusioni
Come visto è dunque possibile recedere da un contratto a termine sempre in maniera consensuale, mentre in ipotesi di dimissioni o di licenziamento soltanto in presenza di una giusta causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 18 gennaio 2023