Il caso
Riferimenti normativi
Cosa dice la Corte di Cassazione
Conclusioni
Il caso
Durante il periodo di ricovero presso un Ospedale pubblico, dove le prestazioni sono fornite gratuitamente, spetta comunque all’invalido l’indennità di accompagnamento?
Riferimenti normativi
Art. 1 della Legge 18/1980
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, e concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione si è espressa con la recente ordinanza n. 31682 del 26 ottobre 2022 in merito alla possibilità per l’invalido grave di mantenere il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, nonostante il ricovero gratuito in Ospedale.
L’ultimo comma dell’art. 1 Legge 18/1980 stabilisce che sono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguardava appunto una invalida ricoverata gratuitamente presso un Ospedale Pubblico.
La Corte di Appello territoriale aveva riconosciuto il diritto a beneficiare dell’indennità sul presupposto che le prestazioni fornite dalla struttura non coprivano tutte le esigenze dell’invalida, non esaurendo quindi tutte le forme di assistenza di cui la paziente necessitava per la vita quotidiana.
L’INPS aveva fatto ricorso per Cassazione, sostenendo tra l’altro proprio la violazione dell’art. 1 della L. 18/1980.
La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello territoriale affermando
– Che il beneficio (indennità di accompagnamento) può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero gratuito in struttura, ove dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente ha bisogno nella vita quotidiana
– Nel caso analizzato la Corte territoriale aveva accertato che le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria del caso, in quanto l’invalida era affetta da encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia grave che richiede prestazioni specifiche e particolari
Conclusioni
Spetta l’indennità di accompagnamento, anche se l’invalido è ricoverato gratuitamente presso una struttura, quando si dimostri che le prestazioni della struttura non riescono a coprire tutte le forme di assistenza di cui ha necessità.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 4 gennaio 2023