Il caso
Criptovalute e tecnologie blockchain
Nuove regole del MEF
Cosa dice la Corte di Cassazione
I rischi per l’investitore
Conclusioni
Il caso
Parliamo oggi di un argomento molto attuale e discusso: le criptovalute, di cui i Bitcoin, i più famosi e importanti in termini di capitalizzazione, sono soltanto una delle circa mille esistenti.
Intorno all’argomento, soprattutto dal 2017, si è sviluppato un vero e proprio dibattito. Il 2017 ha, infatti, segnato, per le criptovalute, un momento altissimo, con il mercato globale che raggiungeva il suo picco di capitalizzazione. Dopo un anno, però, nel 2018, il mercato crollava, perdendo quasi il 70% del suo valore.
Si è così palesata, tra le altre caratteristiche, l’estrema volatilità delle criptovalute, insieme a una carenza normativa, che, perlomeno in Italia, rappresenta una delle principali problematiche a livello legale. Vuoto che la Suprema Corte ha cercato in qualche maniera di riempire prima del recente intervento regolatore legislativo. Il riferimento è al D.M. 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che detta le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.
Criptovalute e tecnologie blockchain
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre fare chiarezza sui termini di criptovaluta e su quello della tecnologia blockchain, inevitabilmente legato alla prima.
La criptovaluta o valuta virtuale è una moneta digitale decentralizzata che non è regolata da un ente centrale governativo che ne intermedia le transazioni, ma è emessa e controllata dall’ente emittente, che utilizza tecniche crittografiche per garantire la sicurezza degli scambi. Le regole con cui avvengono gli scambi tra utenti sono in modalità peer-to-peer, ovvero tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari.
Blockchain e criptovalute sono inevitabilmente legate: i Bitcoin (la criptovaluta più famosa) sono stati i primi a utilizzare tale tecnologia.
La Blockchain è un insieme di tecnologie il cui registro viene strutturato come una catena di blocchi che contengono le transazioni. Il consenso è distribuito su tutti i nodi (partecipanti) della rete, che intervengono ognuno al processo di validazione. Il registro è aperto e può memorizzare le transazioni tra due parti in modo permanente, verificabile e sicuro. Questo perché i dati di un blocco sono immutabili, anche cronologicamente (non possono essere alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi) e l’autenticazione avviene tramite la collaborazione di tutti i partecipanti.
Nuove regole del MEF
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze, denominato “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché “forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”
Nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore sarà istituito un registro alla cui iscrizione saranno obbligati, se vogliono esercitare in Italia, gli operatori finanziari e le società di compravendita di criptovalute e monete digitali. Tali soggetti saranno altresì tenuti a trasmettere i dati concernenti le operazioni di scambio.
Si tratta di un’importante novità: per la prima volta in Italia sarà predisposto un sistema attraverso cui catalogare gli operatori del settore delle criptovalute, attraverso un’iscrizione e la conseguente comunicazione delle operazioni effettuate.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è intervenuta con due sentenze in materia di criptovalute: la n. 26807 del 17/09/2020 e la n. 44337 del 30 novembre 2021.
Interessante è quest’ultima sentenza che afferma che la valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinata con le norme in materia di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.).
Nel passaggio più rilevante la Suprema Corte ha affermato “ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) TUF (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento); pertanto, allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento”.
I rischi per l’investitore
L’assenza di un quadro giuridico chiaro e delineato potrebbe esporre gli investitori a rischi di perdita del capitale investito (ad esempio in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali) senza possibilità di un’efficace tutela legale. Consigliamo a tutti una condotta prudente o in ogni caso consapevole dei rischi connessi all’investimento.
Conclusioni
Le tecnologie Blockchain, nel futuro, potrebbero rivoluzionare l’attuale sistema economico, ma al momento siamo in fase di sperimentazione. Stessa situazione per quanto riguarda la regolamentazione efficace delle criptovalute: si tratta di un ambito difficile da disciplinare sia perché rientra nella competenza di differenti soggetti pubblici sia per il fatto che alcuni sistemi di scambio operano al di fuori del sistema finanziario convenzionale.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 28 dicembre 2022