Il caso
Riferimenti normativi
Termini per impugnare il licenziamento orale
Conseguenze del licenziamento orale
Cosa dice la Corte di Cassazione
Conclusione
Il caso
Una lavoratrice rifiutava un illegittimo distacco e metteva a disposizione la propria prestazione lavorativa. L’azienda non le consentiva di continuare a lavorare alle sue dipendenze, ma non risolveva nemmeno risolto il rapporto di lavoro con una comunicazione scritta.
Si tratta di licenziamento orale, in quanto intimato senza la forma scritta?
È illegittimo un licenziamento orale? Va impugnato? Se sì, entro quale termine?
Riferimenti normativi
Art. 2 della Legge 604/1966
“Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”
Termini per impugnare il licenziamento orale
Il licenziamento ritenuto illegittimo deve essere impugnato dal lavoratore nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, pena la decadenza.
Tale termine di decadenza non si applica al lavoratore licenziato verbalmente (non avendo una comunicazione dalla quale far partire il termine di 60 giorni).
L’impugnazione si prescrive però nel termine di 5 anni.
Conseguenze del licenziamento orale
Per le conseguenze sul licenziamento orale leggi l’articolo del blog.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione si è espressa con la recentissima sentenza n. 26407 del 7 settembre 2022 in merito all’onere di allegazione quando si parla di licenziamento orale.
Cosa il lavoratore deve effettivamente provare in Tribunale?
I Giudici della Suprema Corte hanno statuito che il lavoratore che impugna il licenziamento orale in Tribunale, allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della propria pretesa, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro.
L’onore della prova sulla volontà datoriale del recesso non può essere assolto allegando la semplice cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.
La volontà datoriale può essere desunta dal comportamento concludente della società. Nel caso specifico, la società non aveva dato seguito e permesso alla lavoratrice di proseguire ad operare alle sue dipendenze.
Conclusione
Chi impugna un licenziamento orale ha un onore della prova che non si ferma alla sola allegazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 21/12/2022