Licenziamento orale, quali conseguenze?

Il caso
Riferimenti normativi
Conseguenze del licenziamento orale
Conclusione

Il caso

Sei stato licenziato oralmente? Se fai causa al tuo datore di lavoro cosa puoi ottenere?

Hai licenziato un lavoratore senza la forma scritta? L’azienda, in caso di impugnazione del licenziamento da parte dell’ex dipendente, cosa rischia?

C’è differenza se il lavoratore è stato assunto con un contratto a tutele crescenti?

Riferimenti normativi

Art. 18, comma 1 della L. 300/1970

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Art. 2, co. 2 D. Lgs. n. 23/2015

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui  sia  stata  accertata  la  nullità  e l’inefficacia,  stabilendo  a  tal  fine  un’indennità   commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a   cinque   mensilità   dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Conseguenze del licenziamento orale

L’art. 18, comma 1 della L. 300/1970 stabilisce che, in caso di licenziamento orale, il Giudice dispone la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo addotto e dalle dimensioni dell’azienda.

Quindi il lavoratore si vedrà riconosciute, dalla sentenza, le seguenti statuizioni:

reintegrazione nel posto di lavoro o indennità sostitutiva della reintegra (il cui ammontare non può essere inferiore alle 15 mensilità);

– risarcimento del danno pari almeno a cinque mensilità;

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per tutto il tempo in cui è stato tenuto lontano dal posto di lavoro.

Nonostante la modifica apportata dal D. Lgs. n. 23/2015 (Job Acts, tutele crescenti), non rileva che il lavoratore licenziato oralmente appartenga alla categoria dei c.d. “vecchi assunti” (prima del 7 marzo 2015) o a quella dei lavoratori soggetti al sistema delle tutele crescenti, il tipo di tutela apprestata, con specifico riferimento ai casi di licenziamento orale, è del tutto analogo, con una sola differenza.

Una nuova base di calcolo per determinare l’indennità da riconoscere al lavoratore licenziato oralmente.

Al fine di calcolare l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, il parametro utilizzato, per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, non sarà più l’ultima retribuzione globale di fatto, ma quella normalmente utilizzata per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

La conseguenza principale è che la nuova previsione comporta un valore economico minore rispetto a quello se si usasse come base di calcolo la retribuzione globale di fatto poiché quest’ultima comprendeva anche il rateo del Tfr.

Conclusione

Il licenziamento orale, indipendentemente dal motivo addotto, è sempre inefficace, con le conseguenze sopra descritte.

Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 14/12/2022