Il caso
Riferimenti normativi
Cosa dice la Corte di Cassazione
Conclusione
Il caso
Un dirigente, impiegato con mansioni di Area Manager, al quale erano stati contestati fatti di rilievo disciplinare: l’avere portato sul luogo di lavoro suoi prodotti, allo scopo di commercializzarli, l’essersi recato in due occasioni durante l’orario di lavoro presso un esercizio commerciale del quale era socio. Aveva svolto quindi attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un settore estraneo a quello del datore di lavoro.
L’azienda lo può legittimamente licenziare?
Riferimenti normativi
Art. 2105 (Obbligo di fedeltà).
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Cassazione ha recentemente stabilito, con la sentenza n. 2870 del 31.01.22, che il licenziamento del dirigente che ha svolto attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, costituisce comportamento grave, idoneo a ledere gli interessi del datore di lavoro.
L’attività riguardava un settore estraneo a quello del datore di lavoro, ma la Suprema Corte ha posto l’accento sul ruolo posseduto e sull’affidamento richiesto per l’espletamento della prestazione, tenendo conto anche del danno economico cagionato al datore di lavoro.
Danno economico che per la Suprema Corte va correlato alla corresponsione della retribuzione pure per il periodo in cui il dipendente aveva svolto attività lavorativa per conto proprio ed ha concluso che tutti gli elementi considerati fossero idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare la giusta causa di recesso.
In una prima fase, i giudici di appello avevano ritenuto provato lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, ma escluso che la condotta fosse di gravità tale da giustificare il recesso perché occorreva tener conto della “ridotta portata temporale della violazione accertata, da rapportarsi all’orario flessibile e alle mansioni mobili di impiegato direttivo”, che richiedevano la “regolare presenza presso agenzie e sedi della società dislocate sul territorio, con conseguente frequente e necessitata mobilità”
La Suprema Corte, invece, ha ritenuto legittimo il licenziamento perché, anche se di durata temporale limitata e senza alcun pregiudizio concreto per il datore di lavoro, tale comportamento è idoneo a ledere il vincolo fiduciario.
Tale condotta, per la Suprema Corte, sarebbe capace, da sola, di porre in dubbio il corretto futuro adempimento della prestazione da parte del dirigente, soprattutto perché, per la particolare qualifica posseduta, svolge la prestazione al di fuori della diretta sfera di controllo di parte datoriale.
La Corte di Cassazione ha poi precisato che l’obbligo di fedeltà impone al dipendente, oltre al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, di astenersi anche da qualsiasi condotta astrattamente idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro e che “lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un settore non interferente con quello curato dal datore, è astrattamente idoneo a ledere gli interessi di quest’ultimo, se non altro perché le energie lavorative del prestatore vengono distolte ad altri fini e, quindi, finisce per essere non giustificata la corresponsione della retribuzione che, in relazione alla parte commisurata alla attività non resa, costituisce per il datore un danno economico e per il lavoratore un profitto ingiusto”.
Conclusione
Un comportamento illecito del lavoratore, anche se di durata temporale limitata e dal quale non è derivato un pregiudizio concreto per il datore di lavoro, è idoneo a ledere il vincolo fiduciario e di conseguenza a condurre a un licenziamento legittimo.
Scritto e pubblicato da avv. Michela Paolini | 07/12/2022